L'eguaglianza senza distinzione di etnia

Ritratto di Enza Colatutto

Invio un progetto/studio su alcuni articoli della Costituzione a cui ha partecipato la classe VB del LIceo delle Scienze Sociali di Lucca e che sarà presentato in Provincia il 4 marzo prossimo.

 

 

 

 

 

 

 

L’eguaglianza senza distinzione di etnia

(articoli 3 e 10 della Costituzione)

 

 

 

 

 

 

 

'Libertà' e 'diritti' si accompagnano strettamente con 'eguaglianza'

 

Valerio Onida, La Costituzione

 

 

 

La democrazia è relativistica, non assolutistica. Essa, come istituzione d'insieme e come potere che da essa promana, non ha fedi o valori assoluti da difendere.

 

Gustavo Zagrebelski, Imparare democrazia

 

 

 

 

Progetto sui valori della Costituzione italiana e in particolare sui principi dell’eguaglianza “senza distinzione di sesso e di etnia”

 

 

 

 

 

 

Lavoro svolto dagli studenti della VB del Liceo delle Scienze Sociali di Lucca

 

a.s. 2010/2011

 

Coordinatore del progetto: prof. Antonio Zorzi Giustiniani

 

 

 

 

 

Docenti referenti:

prof.ssa Maura Bruschini

prof.ssa Enza Colatutto

 

 

 

 

 

Introduzione/Indice

 

Gli studenti si sono confrontati con la lettura dei materiali forniti e hanno avuto delle valide indicazioni teoriche e metodologiche dall’incontro con il prof. Antonio Zorzi Giustiniani, quindi si sono divisi in gruppi ed hanno messo in pratica una loro conduzione del lavoro articolato in questo modo:

 

-          Articolo 3 della Costituzione: discussione, analisi, breve riflessione;

-          Articolo 10 della Costituzione: discussione, analisi, riflessione;

-          Approfondimenti Comma 3 articolo 10;

-          Il diritto d’asilo e dati relativi al diritto d'asilo in Italia;

-          Una storia di vita raccolta da una studentessa della classe dalla quale si evidenziano le difficoltà di un giovane straniero con problemi di permesso di soggiorno;

 

-          La legge regionale n. 69/2007 sulla Partecipazione come momento in cui la Repubblica, attraverso le sue istituzioni, agisce per restituire opportunità e uguaglianza;

 

-          Un progetto approvato: Resisto;

 

-          Un progetto in cantiere: Diversiamoci.

 

 

Nell’insieme si è tenuto conto che essere titolari di un diritto non significa necessariamente poterlo pienamente esercitare, quindi questo lavoro tende a porre in evidenza il divario esistente tra la titolarità e l’esercizio di un diritto costituzionalmente garantito.

 

La scuola in quanto fondamentale luogo di incontro e di scambio culturale ed educativo ha un ruolo fondamentale nel far riconoscere le discriminazioni, ripensare nuovi stili partecipativi, ri-articolare le regole della democrazia, ritrovare i luoghi della partecipazione, costruire competenze legate alla cittadinanza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 3

 

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

 

 

 

 

L’articolo 3 si configura come uno degli articoli più significativi della Costituzione Repubblicana Italiana, esso rappresenta infatti in pieno i valori che discendono in linea diretta dalla Rivoluzione Francese (Liberté, égalité et fraternité) e dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino.
Questo articolo è composto da due comma,  il primo che sancisce l’uguaglianza in senso formale, il secondo che riconosce l’uguaglianza in senso sostanziale.

Uguaglianza formale : vuol dire che tutti sono titolari dei medesimi diritti e doveri, in quanto tutti sono uguali davanti alla legge e tutti devono essere, in egual misura, ad essa sottoposti.

Uguaglianza sostanziale : vuole affermare che lo Stato, quindi la “Repubblica”, attraverso le sue articolazioni e istituzioni, si assume l’impegno di rimuovere gli ostacoli che limitano la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, per promuovere la difesa della dignità della persona e il suo diritto alla partecipazione.                                                                                       Questo comma è un programma politico e la sua attuazione è complessa, differita, è pensata a tappe in quanto presenta numerose variabili legate alla situazione economica e  sociale, ma il legislatore non le può ignorare.

 

La nostra Costituzione non si arresta quindi al riconoscimento dell’uguaglianza formale , essa va oltre assegnando allo Stato il compito di creare azioni positive per rimuovere quelle barriere di ordine naturale, sociale ed economico che non consentirebbero a ciascuno di noi di realizzare pienamente la propria personalità.                                                        In Italia, un piano di azioni positive è stato utilizzato soprattutto per tentare di diminuire, se non eliminare, le discriminazioni di genere, ad esempio contro le donne.

 

 

 

 

Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 10

 

L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici.

 

 

 

La Costituzione intendeva inquadrare nel campo internazionale la posizione dell’Italia: l’art. 10 dispone che l’ordinamento giuridico si adatti automaticamente alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Tali norme sono considerate parte integrante del diritto della Repubblica.
Con questa disposizione, dal grande valore simbolico e dalla profonda valenza sistematica ed ordinamentale, lo Stato  si riconosce membro della Comunità internazionale.

Attraverso l’articolo 10, l’ordinamento giuridico italiano ha la possibilità di ‘vivere’ in un equilibrio dinamico col diritto internazionale generale; tale disposizione garantisce un dialogo continuo tra gli ordinamenti giuridici, coinvolgendo in maniera diretta tutti gli organi dello Stato e soprattutto gli organi giudiziari. Infatti, in ragione della natura non scritta delle regole consuetudinarie, l’interprete è chiamato ad assicurare la corretta interpretazione ed applicazione delle regole internazionali generalmente riconosciute, assicurando l’adeguamento automatico del diritto interno alla continua evoluzione del diritto internazionale.

Approfondimenti Comma 3 articolo 10

Particolarmente rilevante risulta poi la disposizione del terzo comma sullo statuto dello straniero. Al comma 3, l’articolo 10 enuncia che “lo straniero al quale sia impedito nel suo Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”. L’analisi di questo comma deve incentrarsi su due particolari questioni. Partiamo innanzitutto dalle condizioni che determinano la possibilità di godere del diritto all’asilo. La portata della protezione garantita dal nostro testo costituzionale è molto più ampia rispetto a quanto stabilito anche dalla Convezione di Ginevra del 1951, testo cardine del diritto internazionale per quanto riguarda i rifugiati.

Mentre, infatti, la Convenzione non impone l’obbligo di ammettere nel proprio territorio richiedenti asilo e dà una definizione di rifugiato strettamente collegata alla persecuzione personale (per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le opinioni politiche), il nostro articolo 10, anche a causa della condizione di esule vissuta in prima persona da molti padri costituenti, è stato redatto con l’intenzione di dare diritto d’asilo a chiunque non goda nel proprio Paese delle libertà democratiche garantite dalla nostra Costituzione. Proprio questa portata così ampia, probabilmente non prevista in un momento storico in cui, a differenza di oggi, il diritto d’asilo era più legato ai movimenti di persone in esilio per motivi politici che alle grandi migrazioni per motivazioni economiche, ha impedito una vera applicazione di tale diritto nel nostro Paese.

Il comma 3 dell'articolo 10, secondo un recente orientamento della Corte di Cassazione inaugurato con la sentenza n. 25028/2005 della sezione prima civile ma non immune da critiche in dottrina, non costituirebbe da sé una base giuridica idonea a disciplinare in modo stabile ed autonomo il diritto di soggiorno di un richiedente asilo nello Stato, ma offrirebbe, piuttosto, una tutela provvisoria ai richiedenti asilo, che si risolverebbe nel loro diritto di entrare nel territorio dello Stato di ottenere il permesso di soggiornarvi esclusivamente al fine di proporre domanda di riconoscimento del proprio status di rifugiato nei modi e nelle forme previste dalla vigente legislazione ordinaria, e per la sola durata del relativo procedimento. Al termine di tale procedimento, il diritto costituzionale di asilo verrebbe così in ogni caso ad estinguersi, o per intervenuta risoluzione, o, nella ipotesi di positiva conclusione del procedimento stesso, perché assorbito da una forma di protezione più ampia e più completa.

FONTE:  “Un diritto in alto mare"  - Marco Benvenuti (Dottore di ricerca in Cotutela con label europeo in Diritto pubblico dell’economia presso l’Università di Roma “La Sapienza” e in Diritto pubblico presso l’Università di Montpellier I; assegnista di ricerca in Istituzioni di diritto pubblico presso l’Università di Roma “La Sapienza”.)

Nella pratica

Essenzialmente, il diritto di asilo è oggi previsto, pur con diverso contenuto e diversa intensità, sia per i rifugiati veri e propri, come già definiti dalla convenzione di Ginevra, sia per le persone riconoscibili quali beneficiari di protezione sussidiaria. Essi corrispondono a quelle persone che, pur non essendo rifugiati propriamente intesi, hanno ugualmente esigenza di protezione internazionale, in quanto, in caso di rimpatrio, correrebbero un rischio oggettivo di danno grave, quale la sotto posizione a pena di morte, tortura o altri trattamenti inumani o degradanti, ovvero una minaccia grave ed individuale alla loro vita o alla loro persona a causa di una situazione di violenza generalizzata derivante derivanti da un conflitto armato interno o internazionale.

Il diritto di asilo è oggi disciplinato dal decreto legislativo n. 251/2007, adottato in attuazione della direttiva europea n. 2004/83/CE, e dal decreto legislativo n. 25/2008, adottato in attuazione della direttiva europea n. 2005/85/CE e successivamente modificato dal Decreto legislativo 3 ottobre 2008 n. 159 e dalla Legge 24 luglio 2009 n. 94.

Il decreto legislativo n. 251/2007 regola, essenzialmente, le condizioni e il contenuto del diritto, mentre il secondo decreto legislativo si occupa degli aspetti procedurali per il suo riconoscimento.

 

Dati relativi al diritto d'asilo in Italia

Secondo l' UNHCR*(Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati), le domande di asilo presentate in Italia nel 2008 sono state 30.324. I principali paesi di origine dei richiedenti asilo sono stati, nell'ordine, la Nigeria con 5.333 domande, la Somalia con 4.473 domande, l'Eritrea con 2.739 domande, l'Afghanistan con 2.500 domande e la Costa d'Avorio con 1.844 domande. Il numero complessivo dei rifugiati riconosciuti residenti in Italia è indicato dall'UNHCR come pari, a giugno 2009, a circa 47.000 persone. A titolo di confronto, può evidenziarsi che i rifugiati accolti in Germania sono circa 580.000, quelli accolti nel Regno Unito 290.000, mentre quelli ospitati nei Paesi Bassi ed in Francia sono, rispettivamente, 80.000 e 16.000.

 

 

Fonte: UNHCR, I rifugiati in Italia, giugno 2009

 

 

*(è l'Agenzia delle Nazioni Unite specializzata nella gestione dei rifugiati; fornisce loro protezione internazionale ed assistenza materiale, e persegue soluzioni durevoli per la loro drammatica condizione. È stata fondata il 14 dicembre 1950 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, iniziando ad operare dal 1º gennaio del 1951. Ha assistito 50 milioni di persone[senza fonte] e ha vinto due premi Nobel per la pace, rispettivamente nel 1954 e nel 1981.)

 

 

 

 

Una storia di vita

 

 

A.G. È un ragazzo di 22 anni venuto in Italia per la prima volta nel 2008 a Caserta, con un permesso di soggiorno per la frequenza di un corso di studio. Il permesso di soggiorno aveva durata di 9 mesi rinnovabili anno per anno dimostrando la frequentazione degli studi.

Con il passare del tempo però A. per poter pagare l' affitto della casa in cui abitava, ebbe bisogno di lavorare e non riuscì a continuare gli studi perdendo si conseguenza il permesso di soggiorno.

 

Così, mi racconta, pagando 1000 euro riuscì ad ottenere dei documenti falsi per un lavoro stagionale come bracciante. Intanto continuava a cercare lavoro realmente spostandosi anche in varie parti d' Italia come ad Aosta, Forlì e Milano dove riuscì a lavorare, ma solo e sempre come un invisibile, cioè a nero.

 

Successivamente trovandosi di nuovo disoccupato A. andò ad abitare a Lucca, dove vivevano dei suoi cugini. Qui, prosegue il suo racconto, incontra una giovane ragazza italiana della quale si innamora. Nel frattempo il permesso di soggiorno stagionale scade e il ragazzo non riesce più a trovare nessun modo per regolarizzarsi, gli unici lavori che trova sono per poco.. e sempre irregolari, a nero.

 

 I genitori della ragazza italiana sono molto preoccupati e non approvano questa relazione affettiva; la situazione del ragazzo si complica, egli è a tutti gli effetti un clandestino, senza lavoro, senza un soldo e ormai anche senza abitazione visto che i cugini non lo ospitavano più. Così i genitori, preoccupati e forse anche poco consapevoli delle difficoltà di uno straniero clandestino,decidono di rivolgersi ai carabinieri. Il ragazzo viene processato e condannato ad un' espulsione  di 10 anni e allontanato entro 24 ora dall' Italia.

 

La ragazza italiana a questo punto partì per l' Albania per sposare il ragazzo, poterlo far tornare in Italia prima di 10 anni previsti e quindi per poter continuare la loro relazione; il matrimonio infatti era l' unica opportunità di far annullare l' espulsione.

 

I due sono rimasti in attesa dei vari documenti per 6 mesi in Albania. Adesso convivono insieme , A. ha un permesso di soggiorno di 5 anni per ricongiungimento familiare e sta cercando un lavoro stabile per potersi sistemare con la ragazza, ospitato momentaneamente dai genitori di questa che si sono rassegnati cercando di comprendere questo grande amore!

 

 

 

 

 

 

 

Permesso di soggiorno come richiederlo e requisiti per ottenerlo

Tutti i cittadini stranieri devono rispettare delle regole per il loro ingresso nonché per il loro soggiorno in Italia, intendendosi come stranieri i cittadini non appartenenti alla Comunità Europea.

Qualunque cittadino straniero che si ferma in Italia per un periodo superiore a tre mesi, e in ogni caso se è per lavoro, deve richiedere il permesso di soggiorno. Il permesso deve essere richiesto entro otto giorni al primo ingresso in Italia mentre se si è già titolari di un permesso in scadenza si deve chiedere il rinnovo entro sessanta giorni di tempo dalla scadenza nel caso del permesso annuale, entro novanta nel caso del permesso biennale e entro trenta negli altri casi.
Esistono vari tipi di permessi con diverse scadenze. Chi possiede un permesso di soggiorno da almeno 5 anni può richiedere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (o carta di soggiorno) che è un permesso a tempo indeterminato che eventualmente si può estendere ai congiunti più stretti (coniuge , figli minorenni, figli maggiorenni a carico, genitori), purché si abbia il reddito sufficiente per li nucleo familiare.

Allontanamento/ Espulsione/ Respingimento alla frontiera
In Italia sono due le principali forme di allontanamento di uno straniero dal territorio nazionale: l'espulsione e il respingimento alla frontiera.
L'espulsione può essere di tre tipi:

·         Amministrativa: per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato (disposta dal ministero dell'Interno); per ingresso clandestino; per irregolarità del soggiorno; per sospetta irregolarità sociale (disposte dal Prefetto).

·         A titolo di misura di sicurezza, disposta dal Giudice in seguito a condanna penale, sempre che il condannato straniero risulti "socialmente pericoloso". L'esecuzione dell'espulsione avviene subito dopo la cessazione del periodo di custodia cautelare o di detenzione.

·         A titolo di sanzione sostitutiva alla detenzione, disposta dal Giudice in sostituzione della pena detentiva non superiore a due anni. In questi casi l'espulsione avviene per un periodo non inferiore ai 5 anni. Il decreto di espulsione viene comunicato allo straniero che, entro dieci giorni, può proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza (tribunale che decide nel termine di venti giorni). La pena è estinta dopo dieci anni dall'esecuzione dell'espulsione, sempre che lo straniero non sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato. In tale caso, lo stato di detenzione viene ripristinato e riprende l'esecuzione della pena.                                                                                                          E' previsto il divieto di espulsione per:

·         lo straniero che rischia di essere vittima di persecuzioni per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, oppure possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione;

·         gli stranieri minori di 18 anni (a meno che non gli sia consentito di seguire il genitore o l'affidatario espulsi);

·         gli stranieri in possesso della carta di soggiorno (salvo casi di particolare gravità);

·         gli stranieri che convivono con parenti italiani entro il quarto grado o con il coniuge italiano;

·         le donne straniere in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio. Inoltre, l'art. 4 del Protocollo Addizionale n. 4 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali prevede che siano vietate le espulsioni collettive di stranieri.

Il respingimento alla frontiera è disciplinato nell'ambito delle più ampie misure di potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera. Può essere disposto nei confronti dello straniero che si presenta alla frontiera privo dei requisiti che consentono l'ingresso nel territorio italiano oppure che, sottraendosi ai controlli, viene fermato subito dopo l'ingresso.
La nuova legge prevede inoltre che possono essere respinti: gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso; gli stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali.
Il respingimento di uno straniero non può essere attuato verso uno Stato ove possa essere oggetto di persecuzione (vedi divieto di espulsione).



Regione Toscana: Legge sulla Partecipazione (n. 69/2007)

 

“Esiste una crisi di legittimazione delle istituzioni democratiche. Parte dell’origine di questa crisi sta nel fatto che le decisioni pubbliche, per funzionare davvero, hanno bisogno di un impegno pubblico, condiviso, di uno sforzo comune che possa garantire il successo delle decisioni stesse.

Ma per raggiungere un simile obiettivo è necessario che le persone credano nelle istituzioni e in esse ripongano la loro fiducia”. Jürgen Habermas

 

 

 

La partecipazione alla elaborazione e alla formazione delle politiche regionali e locali è un diritto; la presente legge promuove forme e strumenti di partecipazione democratica che rendano effettivo questo diritto.

 

La Legge sulla Partecipazione è uno strumento dato al cittadino per poter creare nuove forme di partecipazione: dalla formalità delle istituzioni alla sostanzialità dei progetti messi in pratica.

Il cittadino che, a parte dal momento delle elezioni, non è che un soggetto passivo diventa un soggetto attivo nella vita della società: a lui spetta il compito di proporre progetti per favorire la partecipazione, dibattere sui progetti e poi, eventualmente, di metterli in pratica.

 

La legge ha finalità specifiche, spiegate nel primo articolo Principi, che mirano tutte ad aumentare i processi di democrazia, integrandola con strumenti di partecipazione diretta.

Incita alla sussidiarietà sociale: gli abitanti sono chiamati a organizzarsi sia in processi organizzativi, sia nella valorizzazione di competenze diffuse nella società per attivare progetti che aiutino i soggetti deboli.

 

I processi partecipativi locali prevedono, oltre alla raccolta di firme per l'approvazione del progetto, il rispetto di alcuni criteri: la neutralità e imparzialità del processo partecipativo, la piena inclusione di tutti i punti di vista riguardo all'oggetto della discussione, la totale accessibilità alle informazioni del progetto.

 

L'importanza di questa legge sta nel fatto che i cittadini sono chiamati a prendersi carico dei problemi della società nella quale vivono, progettando e sostenendo progetti che vanno ad aiutare i soggetti nelle fasce meno agiate.

L’esperienza che la Toscana va acquisendo nel campo del coinvolgimento attivo dei propri cittadini nelle politiche pubbliche grazie alla l.r 69/07 sta riscuotendo interesse in Italia e nel mondo,  L’Autorità regionale è stata infatti invitata a partecipare ad alcuni incontri che si terranno tra breve a Sydney .

 

 

 

 “La libertà non è star sopra un albero,

La libertà è partecipazione”, Giorgio Gaber

 

 

 



 

 

 

Regione Toscana: un progetto approvato

 

 

 

RESISTO

 

 

 

Rete di Sportelli Informativi per Stranieri in Toscana, finalizzato ad agevolare lo svolgimento delle procedure riguardanti lo status giuridico del cittadino straniero.

 

 

 

Il progetto RESISTO vede la creazione di una rete di sportelli informativi per cittadini stranieri che hanno intrapreso un progetto di vita in Toscana. Realizzato dalla Regione Toscana e Anci Toscana ha  come obiettivo quello di agevolare le condizioni per un'effettiva integrazione attiva e partecipe degli stranieri fornendo loro informazioni precise su diritti e doveri, pieno accesso alla globalità dei servizi sociali offerti ed eliminare le code agli uffici postali per regolarizzare la propria posizione.

Essere informati è infatti un diritto che diventa ancora più importante per coloro che si trovano in difficoltà dal punto di vista linguistico, culturale e normativo, per quanto riguarda richieste di permesso di soggiorno e ricongiungimenti familiari.

Nella  prima edizione del 2008 si è delineata una buona rete di condivisione delle prassi amministrative in materia di immigrazione e sono stati coinvolti 126 comuni.

La seconda edizione del 2011, ha avuto una svolta in più grazie alla creazione dell'ampliamento della Rete di Assistenza per la compilazione elettronica delle pratiche di richiesta e rinnovo dei titoli di soggiorno in tutto il territorio della Regione.

In seguito al Protocollo di Intesa per la promozione dei diritti di cittadinanza e dell'inclusione sociale dei cittadini stranieri. L'obiettivo centrale è la semplificazione delle procedure burocratiche per il rilascio ed il rinnovo dei permessi e delle carte di soggiorno nell’ottica del passaggio di competenze in materia di immigrazione ai Comuni.

Ad una prima istruttoria risultano 29 i soggetti capofila che hanno presentato progetti di ampliamento o creazione ex novo di servizi informativi per migranti in merito alle pratiche di rilascio e rinnovo dei titoli di soggiorno.

 

Classe VB: un progetto in cantiere

 

 

 

Diversiamoci

 

“Banca del tempo”

 

Per una distribuzione più equa dei servizi e dei bisogni sociali in una

società multiculturale.

 

 

Il progetto permette un'integrazione che favorisce attraverso questi particolari d’incontro la costruzione di nuove relazioni sociali e interculturali e contribuisce ad un rapporto di reciproco aiuto tra tutti coloro che vivono la città  con particolare attenzione alle problematiche legate all’integrazione degli immigrati per la ricerca di una felicità comune.

 

La Banca del Tempo ha lo scopo di sviluppare forme di scambio ed aiuto reciproco a seconda delle capacità e delle possibilità di ognuno valorizzandone i bisogni e le risorse, instaurando un sistema di rapporti di buon vicinato, facendo emergere l’importanza e il valore delle capacità individuali.

 

Gli scambi possono riguardare: scambio di saperi, di servizi, di competenze e di abilità.

Ogni aderente ha un proprio “conto corrente” con addebiti/accrediti di ore e periodici estratti conto. Le offerte e le richieste di prestazioni, che ogni aderente specifica all'atto dell'iscrizione, vengono strutturate in liste periodicamente aggiornate.

 

L'obiettivo di questo progetto è incoraggiare la partecipazione collettiva e la solidarietà, in contrasto con l'attuale sistema di mercato basato solo sul denaro e sul profitto.

In questo modo si dà una dimensione umana al sistema economico e si ritorna al criterio di scambio nelle risposte alle difficoltà in base alle risorse individuali.

 

 

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